PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie).

      1. In ogni unità produttiva avente i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e nelle unità amministrative individuate dai contratti collettivi stipulati ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i lavoratori hanno diritto di costituire, secondo le modalità stabilite dagli articoli 2 e 3 della presente legge, una rappresentanza sindacale unitaria.
      2. Nelle unità nelle quali non si applica quanto disposto dall'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali o interaziendali, con modalità che verranno definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello. Se in sede contrattuale non si perviene ad un'intesa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le parti allo scopo di sollecitare l'adozione di una disciplina consensuale della materia di cui al presente comma. Se l'intesa non viene raggiunta entro i successivi tre mesi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sottopone alle parti una proposta risolutiva contenente le modalità di costituzione delle rappresentanze di cui al presente comma.
      3. Nelle imprese articolate sul territorio nazionale in più unità produttive e nelle pubbliche amministrazioni, fatta salva la diversa disciplina prevista dai contratti nazionali collettivi di lavoro, possono essere costituiti organismi di coordinamento, espressi in modo proporzionale, tra le

 

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rappresentanze sindacali unitarie elette nelle unità produttive o amministrative. Le modalità di designazione e le competenze di tali organismi di coordinamento sono stabilite mediante appositi regolamenti deliberati dalle rappresentanze sindacali unitarie interessate.
      4. Nelle aree e nei settori nei quali il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la contrattazione territoriale integrativa, la titolarità della contrattazione stessa spetta alle organizzazioni sindacali territorialmente rappresentative, alle quali si affiancano gli organismi di coordinamento eventualmente eletti dalle rappresentanze sindacali unitarie presenti in quello stesso ambito.
      5. La contrattazione collettiva nazionale o gli accordi interconfederali di medesimo livello di cui al comma 2 definiscono la composizione delle rappresentanze sindacali unitarie costituite ai sensi del citato comma 2, l'ammontare dei permessi retribuiti e non retribuiti ad esse spettanti e le modalità di fruizione degli stessi.

Art. 2.
(Costituzione e rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie).

      1. Il diritto di promuovere la costituzione e il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie spetta, anche disgiuntamente, alle associazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9 che hanno sottoscritto o aderiscono agli accordi o contratti collettivi di cui all'articolo 11, comma 1, nonché alle altre associazioni sindacali la cui presenza nella unità sia comprovata dalla contribuzione ai sensi dell'articolo 10, da parte di un numero di lavoratori non inferiore al 5 per cento del totale degli addetti e comunque di almeno otto lavoratori. L'iniziativa per il rinnovo può essere assunta anche dalla rappresentanza sindacale unitaria uscente.
      2. Possono presentare liste, oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, associazioni o comitati di lavoratori dell'unità produttiva o amministrativa, purché

 

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alla lista aderiscano, mediante firme apposte in calce alla lista medesima, almeno il 5 per cento dei lavoratori dell'unità produttiva o amministrativa e, comunque, almeno otto lavoratori. Nelle unità con un numero di aventi diritto al voto superiore a 2 mila, il requisito è stabilito in cento deleghe o firme, alle quali si aggiunge un numero di deleghe o firme pari al 2 per cento della quota eccedente i 2 mila occupati.

Art. 3.
(Disciplina elettorale).

      1. I contratti nazionali o gli accordi interconfederali, stipulati dai sindacati di cui all'articolo 9, stabiliscono la disciplina del procedimento elettorale delle rappresentanze sindacali unitarie, garantendo l'attuazione dei seguenti princìpi:

          a) riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo a tutti i lavoratori. La contrattazione collettiva regola limiti ed esercizio dell'elettorato passivo da parte dei lavoratori a tempo determinato secondo specifiche modalità;

          b) espressione da parte dei lavoratori di un voto personale, eguale, libero e segreto;

          c) adozione di un sistema elettorale proporzionale puro a liste concorrenti;

          d) periodicità triennale delle elezioni;

          e) svolgimento delle elezioni entro un periodo dell'anno definito e circoscritto, comunque non superiore a tre mesi per ciascun comparto contrattuale;

          f) svolgimento delle operazioni di voto entro il termine strettamente necessario alla partecipazione della totalità degli aventi diritto al voto;

          g) invalidità della consultazione nel caso abbia partecipato al voto meno della metà degli aventi diritto; in tale caso la rappresentanza sindacale unitaria rimane in carica fino alla proclamazione dei risultati delle nuove elezioni, da tenere entro i successivi tre mesi; la seconda consultazione

 

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è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto che abbiano partecipato al voto;

          h) partecipazione alle operazioni di voto e di scrutinio, in ogni seggio elettorale, di un rappresentante per ciascuna lista;

          i) equa rappresentanza tra gli eletti di lavoratrici e di lavoratori;

          l) decadenza delle rappresentanze sindacali unitarie elette in caso di mancato rinnovo entro tre mesi dalla scadenza del mandato;

          m) rinnovo anticipato della rappresentanza sindacale unitaria qualora ne faccia richiesta almeno il 51 per cento dei lavoratori aventi diritto al voto.

      2. Della indizione delle elezioni di cui al presente articolo è data tempestiva notizia al datore di lavoro, il quale è tenuto a mettere a disposizione locali e attrezzature idonei allo svolgimento delle stesse.
      3. La commissione elettorale, che garantisce il regolare andamento delle varie fasi e proclama i risultati delle elezioni, è composta da un rappresentante effettivo per ciascuna delle liste presentate. Per ciascuna lista presentata è nominato, contestualmente, un rappresentante supplente.
      4. Il giudice del lavoro è competente sulle controversie concernenti le elezioni di cui al presente articolo. Le associazioni sindacali e gli altri soggetti che partecipano alle elezioni e i lavoratori che vi abbiano interesse possono ricorrere al giudice del lavoro per chiedere l'annullamento delle operazioni elettorali, in relazione ad eventuale frode o violazione dei diritti elettorali sanciti dal presente articolo. La domanda relativa a tali controversie non è procedibile se non quando sia esaurito il procedimento innanzi ai comitati paritetici provinciali di cui al comma 5 dell'articolo 9 o siano, comunque, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza ai comitati stessi. L'istanza ai comitati paritetici è presentata entro quindici giorni dalla data di svolgimento delle elezioni cui si riferisce. I comitati paritetici si pronunciano sull'istanza

 

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adottando deliberazioni motivate. Ove ritengano infondata l'istanza, la rigettano. Ove la ritengano fondata, la accolgono, eventualmente procedendo alla rettifica del risultato elettorale o all'annullamento delle operazioni elettorali.
      5. I comitati paritetici provinciali di cui al comma 5 dell'articolo 9 comunicano, entro un mese dalla data delle elezioni, i risultati elettorali al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che provvede alla loro pubblicazione in un apposito bollettino entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Art. 4.
(Composizione della rappresentanza sindacale unitaria).

      1. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dagli accordi o contratti collettivi, il numero dei componenti la rappresentanza sindacale unitaria è pari almeno a:

          a) tre componenti per la rappresentanza sindacale unitaria costituita nelle unità produttive che occupano da sedici a duecento dipendenti;

          b) tre componenti ogni trecento o frazione di trecento dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3 mila dipendenti;

          c) tre componenti ogni cinquecento dipendenti o frazione di cinquecento dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla lettera b).

      2. Nell'ambito delle rappresentanze sindacali unitarie, i lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri possono eleggere propri rappresentanti, mediante la presentazione di liste sottoscritte da almeno il 7 per cento degli appartenenti alla categoria, ai quali spettano i diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. È esclusa, per essi, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2,

 

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secondo periodo, della presente legge. Nelle unità produttive o amministrative con più di duecento dipendenti, qualora il numero dei quadri raggiunga o superi il 2 per cento del totale degli addetti, la composizione della rappresentanza sindacale unitaria deve essere tale da garantire nel proprio ambito almeno un rappresentante della categoria. Nelle unità produttive o amministrative con un numero di dipendenti non superiore a duecento, la contrattazione collettiva nazionale può prevedere che della rappresentanza sindacale unitaria faccia parte un rappresentante della categoria dei quadri, anche in deroga al numero massimo di componenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
      3. Per l'elezione dei rappresentanti della categoria di cui al comma 2 si procede all'istituzione di un apposito collegio, rispetto al quale esercitano l'elettorato attivo e passivo solo gli appartenenti alla categoria stessa.
      4. I contratti collettivi provvedono ad estendere le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 alle particolari figure professionali per le quali prevedano una distinta disciplina.
      5. I dirigenti possono costituire proprie rappresentanze autonome, mediante la presentazione di liste sottoscritte da almeno il 10 per cento degli appartenenti alla categoria. A tali rappresentanze spettano i diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. È esclusa, per essi, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della presente legge.
      6. Ai fini del calcolo degli addetti, si tiene conto dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratti di inserimento e di apprendistato e con contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi oppure, nel settore agricolo, anche per fasi lavorative significative di durata inferiore, individuate dalla contrattazione collettiva anche aziendale, nonché dei lavoratori a domicilio utilizzati in modo continuativo, dei lavoratori a tempo parziale e dei lavoratori collocati in cassa integrazione.
 

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      7. Le rappresentanze sindacali unitarie possono promuovere forme di coordinamento con le rappresentanze sindacali dei lavoratori inquadrati con contratti di parasubordinazione, che si costituiscano all'interno della medesima unità produttiva o amministrativa.

Art. 5.
(Contratti collettivi aziendali).

      1. I contratti collettivi nazionali definiscono gli ambiti, le materie e le modalità con le quali si esercita l'attività contrattuale a livello aziendale.
      2. La titolarità della contrattazione collettiva aziendale o di luogo di lavoro è riconosciuta congiuntamente alle rappresentanze sindacali unitarie e alle associazioni sindacali rappresentative che hanno negoziato e sottoscritto il relativo contratto collettivo nazionale. Gli accordi o contratti collettivi aziendali producono gli effetti di cui al presente articolo se sono sottoscritti congiuntamente dalle rappresentanze sindacali unitarie e da associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, che nel loro complesso abbiano una rappresentatività non inferiore al 51 per cento come media tra il dato associativo ed il dato elettorale, o del 60 per cento come dato elettorale. Se vi è dissenso sull'ipotesi di accordo da parte di una o più delle associazioni sindacali che hanno partecipato alla trattativa, e queste abbiano nel loro complesso una rappresentatività non inferiore al 20 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale tra i lavoratori ai quali si riferisce l'accordo, la definitiva sottoscrizione del contratto collettivo non può avvenire prima di venti giorni. La rappresentanza sindacale unitaria, l'insieme delle associazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo, nonché le associazioni sindacali che dissentono e hanno, singolarmente o congiuntamente, una rappresentatività non inferiore al 20 per cento, possono promuovere, entro il predetto termine di venti giorni, la consultazione tra i lavoratori

 

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sull'ipotesi di accordo, ai sensi dell'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e con le modalità e i criteri previsti dall'articolo 11, comma 6, della presente legge.
      3. I contratti collettivi aziendali, se sono sottoscritti osservando le procedure di cui al presente articolo, obbligano il datore di lavoro nei confronti di tutti i lavoratori e sono direttamente efficaci nei confronti di questi ultimi. Ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 2077 del codice civile.

Art. 6.
(Diritti delle rappresentanze sindacali unitarie).

      1. Salvo migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva, alle rappresentanze sindacali unitarie competono:

          a) il diritto di informazione, con modalità e periodicità individuate in sede di contrattazione tra le parti, in materia di:

              1) andamento economico dell'impresa ed evoluzione occupazionale aziendale;

              2) sicurezza e ambiente di lavoro;

              3) applicazione della normativa relativa alle pari opportunità per le lavoratrici;

          b) il diritto di convocare assemblee, ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

          c) il diritto di affissione, di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

          d) il diritto di disporre di locali idonei, di cui all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

      2. Ai componenti la rappresentanza sindacale unitaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per l'esercizio del loro mandato essi possono usufruire di permessi retribuiti, con le modalità previste dal

 

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quarto comma dell'articolo 23 della citata legge n. 300 del 1970, e di permessi non retribuiti, ai sensi dell'articolo 24 della medesima legge. Detti permessi, fatti salvi quelli aggiuntivi previsti dai contratti collettivi nazionali a favore delle rappresentanze sindacali unitarie, sono attribuiti per due terzi alla rappresentanza sindacale unitaria, i cui componenti ne usufruiscono con le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento della rappresentanza sindacale unitaria, e per un terzo sono attribuiti proporzionalmente alle associazioni sindacali di cui all'articolo 7.
      3. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti anche aziendali e dagli accordi collettivi di lavoro, i componenti delle rappresentanze sindacali unitarie subentrano ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali o delle rappresentanze sindacali unitarie nella titolarità dei permessi retribuiti loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. La contrattazione collettiva provvede all'armonizzazione degli istituti richiamati, fermo restando che l'ammontare minimo dei permessi retribuiti spettanti alle associazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva non può essere inferiore a quello previsto dall'articolo 23 della citata legge n. 300 del 1970.
      4. Lo stesso criterio di cui al comma 3 si applica per la ripartizione delle ore di assemblea retribuite.
      5. Nelle unità amministrative alle quali si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i permessi retribuiti competono nell'ambito del monte ore complessivo stabilito ai sensi del citato decreto legislativo.
      6. I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'articolo 9 della presente legge, hanno diritto a permessi retribuiti, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le cui modalità di fruizione sono stabilite dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali rappresentative.
 

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      7. I diritti e le prerogative di cui al comma 1 sono prorogati fino all'insediamento della nuova rappresentanza sindacale unitaria eletta. Il periodo di proroga non può comunque eccedere i tre mesi dalla data di scadenza del mandato della rappresentanza uscente.

Art. 7.
(Diritti delle associazioni sindacali).

      1. Ai fini del presente articolo, resta fermo quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e sono fatte salve le condizioni più favorevoli riconosciute alle associazioni sindacali dai contratti collettivi.
      2. Le associazioni sindacali rappresentative, ai sensi dell'articolo 9, che abbiano negoziato e stipulato il contratto collettivo nazionale applicabile nell'unità produttiva o amministrativa, hanno diritto di:

          a) usufruire di un apposito locale comune per le riunioni, alle condizioni di cui all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

          b) disporre di idonei spazi per le affissioni con le modalità di cui all'articolo 25 della citata legge n. 300 del 1970;

          c) indire assemblee fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi;

          d) indire assemblee durante l'orario di lavoro, alle condizioni di cui all'articolo 20, primo comma, della citata legge n. 300 del 1970.

      3. Alle associazioni sindacali diverse da quelle di cui al comma 2 spettano i diritti di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma, a condizione che:

          a) abbiano uno statuto conforme alle disposizioni di cui all'articolo 36 del codice civile e che sia reso conoscibile agli iscritti e al datore di lavoro;

          b) abbiano, nell'unità produttiva o amministrativa, una rappresentatività non

 

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inferiore al 10 per cento, considerando a tale fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale, secondo i criteri di cui all'articolo 9.

      4. Il diritto di convocare assemblee fuori dell'orario di lavoro compete, nella fase elettorale, anche ai soggetti che abbiano presentato liste ai sensi dell'articolo 2.
      5. I diritti attribuiti alle associazioni sindacali di cui al presente articolo sono esercitati a mezzo di rappresentanti designati, entro limiti numerici determinati dalla contrattazione collettiva; i nominativi dei rappresentanti sono comunicati per iscritto al datore di lavoro entro un mese dalla loro nomina e ad essi compete la tutela prevista dagli articoli 18, 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
      6. Fatte salve le condizioni più favorevoli riconosciute alle associazioni sindacali dai contratti collettivi, le disposizioni previste dal presente articolo si applicano esclusivamente in ogni unità produttiva avente i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 8.
(Competenza della magistratura del lavoro).

      1. Il giudice del lavoro è competente per ogni controversia relativa all'applicazione della presente legge e delle relative norme di attuazione. Si applicano in ogni caso alle predette controversie le procedure di conciliazione di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed al decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.

Art. 9.
(Rappresentatività sindacale a livello nazionale e territoriale).

      1. Le associazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, nell'ambito dei lavoratori a cui si applica il contratto collettivo nazionale o territoriale, hanno titolo per partecipare

 

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alla relativa contrattazione collettiva con le associazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all'articolo 12. Ai fini di cui al primo periodo, la rappresentatività è determinata dalla media tra il dato associativo, espresso dalla percentuale dei lavoratori che aderiscono all'associazione sindacale ai sensi dell'articolo 10 rispetto al totale delle adesioni nell'ambito considerato, e il dato elettorale, espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie ai sensi dell'articolo 2 rispetto al totale dei voti espressi nello stesso ambito. Rimane fermo per le organizzazioni sindacali rappresentative della categoria dei quadri il riferimento per tali percentuali agli appartenenti alla categoria stessa e la citata percentuale del 5 per cento è elevata al 7 per cento. La rappresentatività delle confederazioni sindacali si desume dalla rappresentatività delle associazioni ad esse affiliate purché non inferiore al 5 per cento in almeno tre ambiti di contrattazione collettiva nazionale.
      2. Fino allo svolgimento delle elezioni delle nuove rappresentanze sindacali unitarie sono considerati rappresentativi a livello nazionale, regionale e provinciale solo i sindacati firmatari di contratti e accordi nazionali, regionali, provinciali e aziendali applicati nell'unità produttiva o amministrativa, nonché le organizzazioni sindacali monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL.
      3. Alle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche riconosciute si applicano i criteri di cui all'articolo 43, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
      4. La raccolta dei dati sulle adesioni alle organizzazioni sindacali è assicurata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite le direzioni provinciali del lavoro, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.
      5. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie sono istituiti, presso le direzioni provinciali del lavoro, i comitati paritetici provinciali e, presso il CNEL, il
 

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comitato paritetico nazionale, ai quali partecipano le organizzazioni sindacali riconosciute rappresentative ai sensi della presente legge, nei rispettivi ambiti territoriali. I comitati provinciali verificano i dati e dirimono le eventuali controversie a livello provinciale ed aziendale. Il comitato paritetico nazionale opera con riferimento agli ambiti regionali e nazionali.
      6. I comitati di cui al comma 5, ciascuno per il proprio ambito territoriale, procedono alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Ai fini della misurazione del dato associativo, non sono prese in considerazione le adesioni a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore alla metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.
      7. I comitati di cui al comma 5 deliberano sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle adesioni. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere espresso da un'apposita commissione costituita presso il CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta.
      8. I comitati paritetici provinciali ed il comitato paritetico nazionale di cui al comma 5 sono tenuti a fornire alle organizzazioni sindacali adeguate forme di informazione ed accesso ai dati sulle adesioni, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 10.
(Adesione alle organizzazioni sindacali).

      1. Ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, il lavoratore può cedere all'organizzazione sindacale cui è iscritto il suo credito per salari e stipendi futuri, nella misura corrispondente ai contributi dovuti.
      2. La cessione del credito di cui al comma 1 può essere revocata dal lavoratore mediante comunicazione scritta al datore

 

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di lavoro e cessa di avere efficacia a far data dal sessantesimo giorno successivo.
      3. Le associazioni sindacali verificano, almeno ogni quattro anni, il proprio dato associativo, garantendo a tutti i lavoratori che sono iscritti o che hanno comunque aderito nelle forme di cui ai commi 1 e 2 una corretta informazione.
      4. Ai fini della verifica del dato associativo, il datore di lavoro è tenuto a comunicare ai comitati paritetici provinciali di cui al comma 5 dell'articolo 9 i dati relativi alle iscrizioni alle rispettive organizzazioni sindacali. I comitati paritetici provinciali trasmettono, a loro volta, al comitato paritetico nazionale, di cui al medesimo comma 5 dell'articolo 9, i dati raccolti.
      5. Resta valida ogni forma di adesione dei lavoratori alle organizzazioni sindacali diversa da quanto disposto dal comma 1.
      6. Ai fini della determinazione dei requisiti di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, sono comunque valide forme di adesione alle organizzazioni medesime, diverse da quanto disposto dal comma 1, purché raccolte con modalità certificabili e riversate in appositi fondi delle organizzazioni stesse.
      7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione dei sindacati e delle confederazioni rappresentative a livello nazionale, emana un decreto recante i criteri e le modalità relativi alla certificazione delle forme di adesione di cui al comma 5.

Art. 11.
(Efficacia dei contratti collettivi nazionali e territoriali).

      1. I contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti da associazioni sindacali dei lavoratori che nel loro complesso abbiano una rappresentatività non inferiore al 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale, o al 60 per cento come dato elettorale, e da una rappresentanza unitaria composta in misura

 

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proporzionale da tutte le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 e che abbia, nello stesso ambito, una rappresentatività non inferiore al 51 per cento ai sensi del citato articolo 12, producono effetti ai sensi dell'articolo 39 della Costituzione nei confronti di tutti i lavoratori ai quali si riferiscono.
      2. Agli effetti di cui al comma 1, ciascuna parte può richiedere che il testo dei contratti collettivi, depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia pubblicato a fini di conoscenza nella Gazzetta Ufficiale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica che sussistano i requisiti di rappresentatività di entrambe le parti contraenti e dispone la pubblicazione del testo.
      3. Ai contratti collettivi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 2077 del codice civile.
      4. I contratti collettivi nazionali di cui al comma 1 sono immediatamente produttivi di effetti.
      5. Resta salvo quanto diversamente disposto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulle procedure di contrattazione collettiva, sull'efficacia dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e sui conseguenti obblighi delle pubbliche amministrazioni.
      6. Le associazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9 provvedono, a tale fine, oltre a quanto stabilito in materia dall'articolo 6, a definire forme di consultazione dei lavoratori in conformità ai seguenti criteri:

          a) facoltà di richiedere la consultazione riconosciuta disgiuntamente alle associazioni sindacali rappresentative o ad un significativo quorum di rappresentanti eletti o di lavoratori interessati;

          b) diritto di tutti i lavoratori interessati di partecipare alla consultazione;

          c) adeguata pubblicità dell'ipotesi di accordo e chiarezza del quesito che viene sottoposto ai lavoratori;

 

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          d) definizione del termine entro il quale deve essere richiesta ed il tempo necessario per il suo svolgimento.

      7. Le modalità di svolgimento della consultazione sono concordate mediante appositi accordi o contratti collettivi nazionali entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le parti e sottopone loro una proposta di accordo. Qualora nei successivi tre mesi non sia intervenuto l'accordo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti e tenuto conto delle loro osservazioni sulla proposta formulata, provvede con proprio decreto, in conformità ai princìpi di cui al comma 6. La regolamentazione adottata con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al presente comma non si applica a decorrere dalla data della sottoscrizione dell'accordo o contratto collettivo nazionale sulle modalità di svolgimento della consultazione.

Art. 12.
(Rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro).

      1. Le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro che abbiano una rappresentatività non inferiore al 5 per cento nell'ambito dei settori ai quali si applica il contratto collettivo nazionale o territoriale, hanno titolo per partecipare alla contrattazione collettiva di cui all'articolo 11 con le associazioni sindacali dei lavoratori di cui all'articolo 9.
      2. Ai fini della determinazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro a livello nazionale, regionale e provinciale, si considera la media tra il dato associativo rispetto al totale delle imprese associate direttamente o tramite le organizzazioni confederate, nell'ambito considerato, e la percentuale dei lavoratori in esse occupati.

 

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      3. Per la rilevazione del dato relativo alle imprese associate, direttamente o tramite le organizzazioni confederate, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro dovranno depositare, entro il mese di gennaio di ogni anno, presso gli uffici decentrati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, certificazione risultante dalla documentazione di adesione sottoscritta dagli imprenditori che dovrà essere conservata presso le sedi delle suddette organizzazioni. Per quanto attiene alla rilevazione del personale dipendente delle imprese associate, essa sarà calcolata alla medesima cadenza annuale, attraverso i dati forniti dall'INPS. I poteri di controllo dei dati presentati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro sono demandati ai medesimi uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i quali decidono altresì degli eventuali ricorsi relativi alla rappresentatività presentati da altre organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
      4. La titolarità della contrattazione collettiva territoriale, produttiva degli effetti di cui al comma 1 dell'articolo 11 è riconosciuta, ai corrispondenti livelli, alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro che hanno negoziato o sottoscritto il relativo contratto collettivo nazionale e alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro che abbiano, al corrispondente livello territoriale, il 10 per cento di rappresentatività ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 13.
(Norme transitorie e finali).

      1. Le elezioni di cui all'articolo 1 devono essere effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le rappresentanze sindacali unitarie elette in base a contratti o accordi collettivi vigenti nel corso dell'anno 2006 scadranno contestualmente alle rappresentanze sindacali unitarie che verranno elette ai sensi della presente legge e dovranno essere considerate valide al fine

 

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della misurazione della rappresentatività. Tutte le altre rappresentanze elette antecedentemente all'anno 2006 dovranno essere rinnovate nei tempi previsti dal primo periodo del presente comma e decadono una volta insediate le rappresentanze sindacali unitarie elette ai sensi dell'articolo 1.
      2. In sede di prima applicazione della presente legge, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare nei due mesi successivi alla predetta data, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori, le organizzazioni sindacali monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL e le organizzazioni sindacali rappresentative dei datori di lavoro, stabilisce le modalità per la elezione delle rappresentanze sindacali unitarie, garantendo l'attuazione dei princìpi di cui al comma 1 e tenendo conto della disciplina contrattuale prevalente in materia.
      3. Il decreto di cui al comma 2 si applica esclusivamente nei casi in cui i contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 1, o eventuali accordi tra le parti che integrano i contratti collettivi nazionali precedentemente stipulati, manchino o non rechino disposizioni sufficienti in relazione ai princìpi di cui al comma 1.
      4. Il primo mandato delle rappresentanze sindacali unitarie può essere fissato con durata ridotta, rispetto al termine ordinario di tre anni, al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera e).
      5. Le forme di adesione alle organizzazioni sindacali vigenti e, comunque, diverse da quelle previste dai commi da 1 a 4 dell'articolo 10, mantengono la loro efficacia per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      6. In sede di prima applicazione della presente legge si considerano rappresentative ai vari livelli di cui al comma 2 dell'articolo 9 le associazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area contrattuale una rappresentatività non inferiore al 4 per cento, considerando a tale fine i criteri di cui all'articolo 9.
 

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      7. In sede di prima applicazione della presente legge, il criterio per la rappresentatività di cui al comma 6 è valido anche per quanto riguarda la presentazione delle liste.
      8. Fermi restando le finalità ed i princìpi contenuti nella presente legge, i contratti collettivi provvedono ad applicare le norme di cui alla medesima alle imprese di navigazione per il personale navigante tenendo presente le peculiarità del rapporto di lavoro nautico. Qualora, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contrattazione collettiva non abbia definito la materia, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emana proprie disposizioni in adempimento alle disposizioni di cui alla presente legge.